Art. 7.
(Piani provinciali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province adottano piani provinciali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di diffusione radiotelevisiva e nel rispetto dei limiti e dei valori stabiliti in materia dalla vigente normativa statale e regionale, tenuto conto dei divieti di cui all'articolo 5.
      2. In caso di inottemperanza da parte delle province entro il termine di cui al comma 1, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano previsto dal medesimo comma 1 entro due mesi. In caso di ulteriore inottemperanza, la regione, entro un mese, nomina un commissario ad acta.